Della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  in  persona  del
Presidente p. t., rappresentato e difeso  ex  lege  dalla  Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12; 
    contro la Regione  Abruzzo,  in  persona  del  Presidente  p.  t.
perche' sia dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 8 della  Legge
Regionale della Regione Abruzzo n. 1 dell'8 gennaio  2015  pubblicata
sul BUR n. 2 del 14 gennaio 2015 recante: «Proroga  termini  e  altre
disposizioni urgenti» 
 
                               Motivi 
 
    L'art. 8 della Legge Regionale della Regione Abruzzo n. 1  dell'8
gennaio  2015,   rubricato   «Disciplina   della   fase   transitoria
dell'accreditamento delle strutture socio sanitarie» prevede che  «le
strutture di cui all'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n.
6, come modificata dalla legge regionale n. 3  del  12  gennaio  2012
nonche' quelle che fino all'anno 2014 hanno erogato prestazioni socio
sanitarie in esecuzione di «Progetti Obiettivo»  approvati  ai  sensi
dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
possono continuare ad  erogare  le  stesse  prestazioni  fino  al  31
dicembre 2015, in attesa della puntuale ridefinizione della normativa
regionale di conclusione della fase di accreditamento delle medesime,
fermo restando l'obbligo del possesso dei  requisiti  strutturali  ed
organizzativi». 
    La disposizione regionale, in sostanza, dispone, a  favore  delle
strutture ivi indicate, una proroga nell'erogazione delle prestazioni
socio sanitarie in esecuzione di  «Progetti  Obiettivo»  fino  al  31
dicembre 2015 in attesa dell'accreditamento definitivo. 
    Quanto sopra contrasta,  per  prima  evidenza,  con  il  disposto
dall'art. 1, comma 796, lettera t)  della  legge  n.  296/2006  (come
modificato, da ultimo, dalla legge n. 150/2013), ai sensi  del  quale
gli   accreditamenti   provvisori   delle   strutture   sanitarie   e
socio-sanitarie diverse da quelle ospedaliere e ambulatoriali (ovvero
le strutture di cui alla fattispecie in esame) devono  cessare  entro
il  31  ottobre  2014,  ove  non  confermati   dagli   accreditamenti
definitivi di cui al citato art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992. 
    Infatti il legislatore  statale  ha  previsto  che  il  passaggio
all'accreditamento definitivo o istituzionale per le  strutture  gia'
temporaneamente accreditate (art. 8-quater, comma 6, del  d.lgs.,  n.
502 del 1992) debba perfezionarsi entro un  termine  stabilito  dalla
legge dello Stato. 
    Codesta Ecc.ma Corte ha gia' statuito che  il  rispetto  di  tale
termine costituisce principio fondamentale che le Regioni sono tenute
a rispettare. 
    Vero  e'  che,  analoga  previsione  regionale  ha,  in  passato,
superaro favorevolmente lo scrutinio di costituzionalita' di  codesta
Corte,  la  quale  ha  dichiarato  non  fondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale sollevata. 
    Va, pero', evidenziato che in  quell'occasione  l'esito  positivo
dello  scrutinio  di  legittimita'  costituzionale  e'  dipeso  dalla
circostanza che la proroga dell'accreditamento provvisorio,  prevista
per le strutture rientranti nei «Programmi obiettivo»  da  precedenti
consimili norme regionali, rientrava comunque  nel  limite  temporale
stabilito,  per  le   strutture   sanitarie   non   ospedaliere   ne'
ambulatoriali, dall'art. 1,  comma  796,  lett.  t)  della  legge  n.
296/2006 (finanziaria 2007). 
    All'epoca, infatti, valeva il termine, ancora  pendente  all'atto
dell'emanazione delle legge regionale, del 31 dicembre 2012. 
    Alla luce di quanto sopra l'art. 8 della legge regionale in esame
e'  in  contrasto  con  i  richiamati  principi  fondamentali   della
legislazione  statale  in  materia  di  tutela  della   salute,   con
conseguente violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.